STATUTO

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ART 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita ,ai sensi del Codice Civile , della legge nazionale 6 giugno n.106 e del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117,cosi’ come modificato dal D.Lgs.3 agosto 2018 n.105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:
“PER I BIMBI.IT -ODV”, con sede legale nel Comune di Vignola (MO), operante senza fini di lucro.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potra’ essere decisa con delibera dell’assemblea ordinaria.
È data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’Assemblea dei soci.
L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART 2 – Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalita’ civiche , solidaristiche e di utilita’ sociale attraverso lo svolgimento continuato di attivita’ di interesse generali ai sensi dell’Art.5 del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117, cosi’come modificato dall’art.3 del D.gls.3 agosto 2018 n.105,avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
a) educazione ,istruzione e formazione professionale ,ai sensi della legge 28 marzo 2003,n.53 e succesive modificazioni,nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa.
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,con esclusione dell’attivita’,eservitata abitualmente ,di raccolta e riciclaggio rifiuti urbani,speciali e pericolosi,nonche’ alla tutela degli animali e prevenzione al randagismo,ai sensi della legge 14 agosto 1991,n.281(1).
c) organizzazione e gestione di attivita’ culturali,artistiche o ricreative di interesse sociale,incluse attivita’,anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo.
d) formazione extra-scolastica,finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta’ educativa.
e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore.
f) attivita’ commerciali,produttive,di educazione e informazione,di promozione ,nonche’di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
g) promozione della cultura della legalita’,della pace tra i popoli,della nonviolenza e della difesa non armata
h) promozione e tutela dei diritti umani,civili,sociali e politici,nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco,incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1,comma 266, della legge 24 dicembre 2007,n.244
In particolare , per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettivita’, L’Associazione si propone di:
1- valorizzare il volontariato e l’associazionismo come espressione di impegno sociale e ha lo scopo di tutelare i diritti dei bambini, ed in particolare far sì che essi crescano liberi dagli abusi.
2- Intende operare in collaborazione con il mondo della scuola che accoglie i bambini e li accompagna nella crescita intellettuale, ed emotiva, e fare in modo che la scuola stessa di sia un luogo protetto e corretto, che garantisca l’istruzione al singolo bambino nel rispetto delle differenze, delle singolarità o inclinazioni di ognuno di loro.
3- Per il raggiungimento dei fini istituzionali potrà organizzare conferenze, aperte ad ampio pubblico, sulla prevenzione degli abusi sui minori nella scuola; attività formative e informative sul tema; distribuire materiale didattico, effettuare raccolta fondi per il sostentamento e quant’altro possa rendersi utile al raggiungimento delle finalità Istituzionali.
4-Potrà indagare ed intervenire direttamente, o mediante denuncia nelle sedi competenti, ogniqualvolta abbia notizia della violazione dei diritti o abusi nei confronti dei bambini; intende promuovere ogni attività tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate alla tutela dei bambini, anche con l’ausilio dei mass media e di ogni altro mezzo di comunicazione.
5-L’associazione potrà collaborare con altre associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati e istituzioni che perseguono le medesime finalità.
6- svolgere ogni altra attivita’ connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere , sempre nel rispetto della normativa di riferimento,ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attivita’ di cui al comma precedente ,o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali,volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessita’ e’ possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,nei limiti previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore.
L’associazione potra’ esercitare attivita’ diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie,secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore e secondo le modalita’ individuate dal Consiglio Direttivo dell’associazione.

ART 3 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto.
I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessita’ di perseguire le finalita’ di volontariato che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche ,sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti e’ illimitato.
Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche ,che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilita’ genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche ,essa dovra’ essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Lo status di associato ha carattere permanente e puo’ venire meno solo nei casi previsti dall’art.4.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 120 gg dalla chiusura del bilancio.
La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

ART 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo, da parte degli interessati in cui si esplica l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.,il quale deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni: è valido il principio del silenzio-assenso.
Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta, per la quale si pronuncia anche l’Assemblea.
l’aspirante associato non ammesso ha facolta’ di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sara’ convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilita’ genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche ,essa dovra’ essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La perdita della qualifica di socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all’Assemblea dei Soci per:
Decesso.
Esclusione: previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Recesso volontario: può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.
Decadenza: su decisione del Consiglio Direttivo causa mancato versamento della quota sociale annuale entro l’anno solare in corso .
Per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione:
Incompatibilità: nel caso in cui si instauri un qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l’Associazione. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e dei contributi e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci e’ deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso ,prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,consentendo facolta’ di replica. Sull’esclusione l’associato ha facolta’ di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sara’ convocata.
Fino alla data di svolgimento dell’assemblea il provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione sul libro dei socia seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione .
Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e si impegnino alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto:
– Di partecipare attivamente a tutte le attività promosse dall’associazione;
– Di partecipare all’assemblea con diritto di voto particolarmente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell’associazione; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative e’ riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
– Di accedere alle cariche associative;
– Di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione , con possibilita’ di ottenerne copia previa richiesta scritta.
I soci maggiorenni hanno il diritto d’elettorato attivo e passivo.
I soci sono tenuti a :
a) All’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
b) Al pagamento della quota associativa annuale entro l’anno solare in corso e degli eventuali contributi democraticamente richiesti;
c) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
d) A prestare la loro opera a favore dell’Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.
e) Contribuire nei limiti delle proprie possibilita’,al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
l’elezione degli Organi dell’Associazione non puo’ essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima liberta’ di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART 7 – L’Assemblea

l’Assemblea generale degli associati e’ il massimo organo deliberativo dell’Associazione . E’ l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) Nomina i componenti il Comitato direttivo;
c) Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) Stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e) Delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
f) Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
g) delibera sulla responsabilita’ dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
i) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dell’Organo Direttivo
j) fissa le linee di indirizzo dell’attivita’ annuale
k) destina eventuali avanzi di gestione alle attivita’ istituzionali.
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante e-mail, sms, skype da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.
6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8) L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto , sulla trasformazione , fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
9) Per modificare lo Statuto occorrono, per proprio o in delega , in prima convocazione il voto favorevole della meta’ piu’ uno degli associati , in seconda convocazione occorre la presenza di almeno meta’ degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo , e’ possibile indire una terza convocazione , a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione , nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sara’ valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purche’ adottata all’unanimita’.
10) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11) Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita’ i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto .

ART 8 – Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15 nominati dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi . Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il Consiglio Direttivo puo’ provvedere alla sua sostituzione ,nominando il primo tra i non eletti ,salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
4) Al Comitato direttivo spetta di:
a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) Predisporre il bilancio o rendiconto ;
c) Nominare il Presidente, il Vice-Presidente , il Segretario
d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione di soci
e) deliberare l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
f) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di eta’.
6) Il Consiglio Direttivo e’ convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sms, skype 8 giorni prima della riunione.
7) Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario ( almeno ogni 6 mesi); di norma esso è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta, da almeno tre dei suoi membri.
8) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti , esso e’ validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
9) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario(nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

ART 9 – Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei soci.,stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attivita’ dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni , spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e in casi eccezionali di necessita’ ed urgenza, ne assume i poteri .in tal caso egli deve contestualmente convcare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART 10 – Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunemente denominate-e’ utilizzato per lo svolgimento delle attivita’ statutarie ai fini dell’esclusivo preseguimento delle finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART 11 – Risorse economiche

l’Associazione trae le risorse econimiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita’ da:
a) quote e Contributi degli associatii;
b) Contributi privati
c) Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari ;
d) Donazioni e lasciti testamentari e legati;
e) Rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) Entrate derivanti da attività economiche di natura commerciale, a volte ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste,sottoscrizioni anche a premi)
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D,Lgs.117/2017. –
– Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo-da avanzi di gestione fondi,riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non e’ mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione ne’ all’atto del suo scioglimento ,ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. –
– E’ vietato distribuire ,anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione , nonche’ fondi , riserve o capitale durante la vita dell’Associazione ,a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
– Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
– L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 120 gg dalla chiusura del bilancio.
– Copia del bilancio consuntivo verra’ messo a disposizione a tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
– I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione .
– Per le attivita’ di interesse generale prestate , l’associazione puo’ ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
– nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell’Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attivita’ ex art.6 Dgls 117/17

ART 12 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono , per il tramite dell’associazione , attivita’ in favore della comunita’ e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita’. La loro attivita’ deve essere svolta in modo personale ,spontaneo e gratuito ,senza fini di lucro,neanche indiretti ,ed esclusivamente per fini di solidarieta’.
L’attivita’ dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Ai volontari possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attivita’ di volontariato ,nonche’ per la responsabilita’ civile verso terzi.

ART 13 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci,oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verra’avviata da un amichevole conciliatore autorizzato ai sensi della vigente normativa ,il quale operera’ secondo i principi di indipendenza,imparzialita’ e neutralita’,senza formalita’ di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea,e’ nominato di comune accordo tra le parti contendenti e , in difetto di accordo entro 30 giorni ,dal Consiglio Direttivo.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avra’ effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo , sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.

ART 14 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attivita’ di volontariato sono assicurati per malattie , infortunio e per la responsabilita’ civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs.117/2017

ART 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione , il patrimonio residuo e’ devoluto , previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore , e salva destinazione imposta dalla legge , ad altri Enti del terzo settore ,secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia.

ART 17 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operativita’ del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verra’ istituito e sara’ operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.
Ai sensi dell’art. 8, primo comma della legge n. 266/1991, gli atti dell’Associazione sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.

Firma dei soci fondatori

Il Presidente
Il Segretario