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Costituzione Italiana

 

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

 

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita e alla sicurezza della propria persona

Articolo 26

      1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
      2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
      3.  I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli

     

 

Poiché spesso i genitori non conoscono questi diritti, e a seguito di numerose segnalazioni di violazione sul nostro territorio si  sono rese necessarie le seguenti delibere.

Unione Terre dei Castelli Delibera del 29/12/2011

 

Nella delibera si invitano le scuole di ogni ordine e grado dell’Unione Terre di Castelli, riconoscendo l’autonomia delle istituzioni scolastiche, ad inserire nei regolamenti di istituto il divieto a somministrare agli allievi test psico-comportamentali se non finalizzati ad uso interno di tipo didattico educativo. Si invita inoltre la Regione Emilia Romagna a legiferare sulla materia come già fatto in Piemonte e nella Provincia Autonoma di Trento. In particolare, si parla di una serie di test somministrati all’interno delle scuole degli Stati Uniti, di diversi paesi europei ed anche in Italia per diagnosticare l’ADHD, Sindrome da disattenzione ed iperattività (su cui gli studiosi dibattono ancora, essendo per alcuni specialisti da non considerare una vera e propria patologia) e che per essere curata porta spesso alla prescrizione di psicofarmaci ai bambini. L’obiettivo della delibera e dell’attività di Peribimbi.it Onlus non riguarda una presa di posizione sul dibattito “L’ADHD è o non è una patologia”; ciò che si intende sottolineare è che la scuola è e deve continuare ad essere un luogo di istruzione, di crescita e di sviluppo dei potenziali dei bambini, dove insegnanti e genitori cooperino all’ottenimento di tale finalità nel rispetto e nella tutela dei diritti dei bambini stessi. Ogni altro intervento volto alla valutazione dello stato psichico del minore non può essere considerato di competenza delle istituzione scolastiche. Gli eventuali interventi devono avvenire all’interno di strutture sanitarie pubbliche e sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati su precisa richiesta delle famiglie.

 

Rinnovo protocollo di intenti giunta della Regione Emilia Romagna GPG/2013/2065 del 23/12/2013

 

Si esclude la possibilità, all’interno delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Emilia Romagna della somministrazione di test o questionari per la valutazione dello stato psichico, emozionale e comportamentale degli alunni. Nel caso che gli insegnanti sospettino o riscontrino modalità relazionali o comportamentali pregiudizievoli del percorso scolastico degli alunni, è loro compito metterne a parte i genitori ed informarli sui possibili punti di accesso per la valutazione sanitaria.